Con interessante risposta a interpello in tema di opzioni Superbonus /altri Bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha indicato come comportarsi nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione edilizia abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione in assenza dei requisiti richiesti “a monte” per fruire della relativa detrazione.

Si tratta del caso in cui il beneficiario, nonché cedente, dopo aver inviato la “Comunicazione AE opzioni” si rende conto di trovarsi in una situazione in cui manchino (totalmente o parzialmente) i requisiti per fruire della detrazione edilizia ed è già altresì spirato il termine del 5° giorno del mese successivo per annullare/sostituire la “Comunicazione” e non è neppure possibile ravvedersi mediante istanza di annullamento dell’accettazione del credito.

In tal caso, l’Agenzia delle Entrate consente di regolarizzare la posizione riversando l’importo di detrazione indebitamente ceduta.

Se il beneficiario può provare che il soggetto cessionario, alla data del riversamento, non ha ancora utilizzato l’importo di credito corrispondente alla detrazione indebita, non deve versare interessi e sanzioni. Non sussiste, in tal caso, la violazione per indebita compensazione da parte del cessionario.

Diversamente, unitamente all’importo di detrazione indebitamente ceduta, andranno anche versati interessi e sanzioni da indebita compensazione (art. 13, D.lgs. n. 471/97), avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, del D.lgs. n. 472/97), al fine di “generare” il credito d’imposta in capo al cessionario.

Il riversamento deve avvenire tramite modello F24.

Riferimento: Agenzia delle Entrate, risposta n. 440/E del 28/09/2023

Tag: