Stipendi in contanti, dal 1° luglio 2018 saranno ammessi solo pagamenti tracciati e non sarà più quindi possibile per i datori di lavoro pagare le buste paga con denaro liquido.
Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:

  • contratti a tempo pieno e part-time;
  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati;
  •  ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).