Il Governo italiano ha attivato misure per contrastare il rincaro del costo dell’energia già dalla seconda metà del 2021 e ha potenziato questo quadro di aiuti alle imprese nel corso del 2022.
Il quadro degli interventi operativi per l’anno in corso è il seguente:
- CREDITI DI IMPOSTA SULLE SPESE DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Sono state varate misure diverse, relativamente al periodo di spettanza del credito e di valore dello stesso, in base alla classificazione delle imprese fatta in relazione allo specifico consumo energetico e all’ambito di attività. Il credito di imposta spetta se si è registrato un aumento dei costi energetici di almeno il 30% (calcolato valutando la spesa media del trimestre antecedente a quello su cui si calcola il credito del 2021 o 2022 rispetto al 2019):
Energivori (parametri identificativi degli energivori: entità di consumo di energia elettrica, attività economica, incidenza delle spese energetiche sui parametri economici delle imprese. Iscrizione degli energivori in apposito elenco):
– credito del 20% sulle spese elettriche del I trimestre 2022
– credito del 25% sulle spese elettriche del II trimestre 2022
– credito del 25% sulle spese elettriche del III trimestre 2022
– credito del 40% sulle spese elettriche dei mesi di ottobre e novembre 2022
Imprese a forte consumo di gas (parametri identificativi dei “gasivori”: entità di consumo di gas, attività economica, incidenza delle spese energetiche sui parametri economici delle imprese):
– credito del 10% sulle spese gas del I trimestre 2022
– credito del 25% sulle spese gas del II trimestre 2022
– credito del 25% sulle spese gas del III trimestre 2022
– credito del 40% sulle spese gas dei mesi di ottobre e novembre 2022
Imprese non energivore:
– credito del 15% sulle spese elettriche del II trimestre 2022, per imprese con potenza impegnata pari ad almeno 16,5 kW
– credito del 15% sulle spese elettriche del III trimestre 2022, per imprese con potenza impegnata pari ad almeno 16,5 kW
– credito del 30% sulle spese elettriche dei mesi di ottobre e novembre 2022, per imprese con potenza impegnata pari ad almeno 4,5 kW
Imprese non gasivore:
– credito del 25% sulle spese gas del II trimestre 2022
– credito del 25% sulle spese gas del III trimestre 2022
– credito del 40% sulle spese gas dei mesi di ottobre e novembre 2022
I crediti di imposta del I, II e III trimestre vanno utilizzati in compensazione entro il 31/12/2022 mentre i crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili entro il 31/3/2023.
Le aziende che non hanno cambiato fornitore dal 2019 possono richiedere al proprio fornitore, in forma scritta, la verifica di spettanza e il calcolo del valore del credito di imposta relativo ai vari periodi.
- ONERI DI SISTEMA E IVA
Per le forniture elettriche sono azzerati gli oneri generali di sistema per tutti i trimestri del 2022.
Per le forniture gas invece gli oneri generali sono stati ridotti per tutti i trimestri del 2022 e per tutto l’anno viene applicata l’aliquota IVA ridotta al 5%.
- SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Il legislatore è intervenuto per impedire che contratti con condizioni favorevoli potessero essere modificati prima della loro naturale scadenza sospendendo, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla data del 30 aprile 2023 sono quindi inefficaci i preavvisi, comunicati prima del 10 agosto 2022 dai fornitori ai propri clienti relativamente all’attuazione di modifiche unilaterali di contratto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Nel caso le aziende dovessero aver subito tali modifiche, occorre procedere a presentare formale reclamo.
Come calcolare l’incremento per richiedere il bonus
Per effettuare questi calcoli, il Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis hanno stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.
CNA Catania raccoglie segnalazioni di queste situazioni attraverso il canale mail info@cnacatania.it per poter evidenziare il problema a livello nazionale e verso l’autorità competente.