Il  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  disciplinato  i  contributi  a favore delle  imprese di autotrasporto che realizzino piani formativi. La misura, operativa da anni,   per il 2017  ha uno  stanziamento  complessivo  di  10  milioni  di  Euro  (importo  reso  strutturale  per  gli  esercizi  finanziari  2015-2016-2017, dal Decreto Prot.n.130 del 29.4.2015).
AVVIO  E  TERMINE  PER  PRESENTARE  LE  ISTANZE  –  Le  domande  per  accedere  ai  contributi  possono  essere presentate (in via telematica) a partire dal 25 settembre 2017 e sino al termine perentorio del 27 ottobre 2017. Le  modalità  di  presentazione  saranno  pubblicate  sul  sito  del  Ministero  (sezione  Autotrasporto  Merci  -Documentazione – Autotrasporto – Contributi e incentivi) a partire dal 11 settembre.

AVVIO  E TERMINE  ATTIVITÀ FORMATIVA  –  L’attività formativa dovrà essere  avviata a partire dal  4 Dicembre 2017  e dovrà terminare entro  la data perentoria del  1° Giugno  2018.  Entro e non  oltre la data del  16  Luglio2018  dovrà essere inviata in via telematica la rendicontazione dei costi sostenuti. La documentazione contabile dovrà essere  certificata da un Revisore Ufficiale dei Conti, pena l’inammissibilità della domanda.

IMPRESE BENEFICIARIE – Possono chiedere il beneficio le imprese di autotrasporto  merci in conto terzi  , nonché loro cooperative e consorzi,  regolarmente iscritte al Registro  Elettronico Nazionale, ovvero all’Albo nel caso di imprese che esercitino l’attività con veicoli di peso fino a 1,5 tonnellate.

CORSI ESCLUSI –  sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore ed all’acquisizione  o  al  rinnovo  di  titoli  richiesti  obbligatoriamente  per  l’esercizio  di  una  determinata  attività  di autotrasporto.

ENTI ATTUATORI – I piani formativi devono essere organizzati da enti e istituti che siano in possesso dei requisiti di  cui  all’articolo  3,  comma  2  del  DPR  83/2009  (diretta  emanazione  delle  associazioni  di  categoria dell’autotrasporto presenti nel Comitato  Centrale dell’Albo, ovvero di loro articolazioni territoriali  –  associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo costituite  con gli enti delle suddette associazioni  di categoria.)  L’ente  attuatore,  che  deve  risultare  dalla  domanda  e  non  può  essere  modificato,  deve  dichiarare, all’atto della domanda stessa, che si impegna a realizzare il piano formativo in conformità al decreto in esame

IMPORTO DEI CONTRIBUTI  –  Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è  fissato per 140.000 Euro per impresa  (anziché 150.000 come nel Decreto 2016).  Ciascuna impresa può presentare una sola  domanda di finanziamento.  Per  la  determinazione  del  contributo  va  tenuto  conto  di  determinati  massimali  (es.  30  ore  di formazione per ciascun partecipante; 120 Euro  all’ora per compenso ai docenti; 30 Euro all’ora per compenso aitutor,  ecc.);  inoltre  le  spese  complessive  inerenti  l’attività  didattica  (“personale  docente,  tutor,  spese  di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione  e costo dei servizi di consulenza”), dovranno  essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

TEMATICHE DEI PROGETTI FORMATIVI  –  Sono finanziabili  i piani volti all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività  e all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.  Sono esclusi  dal finanziamento i corsi per l’accesso alla professione e per  l’acquisizione  o  rinnovo  di  titoli  obbligatori  (es.  CQC),  nonché  la  formazione  obbligatoria  in  materia  di sicurezza del lavoro (Reg. 651/04)

FORMAZIONE A DISTANZA  –  La FAD non potrà superare  il 20% e  sarà obbligatorio fornire nella presentazione delle  domande  le  informazioni  necessarie  per  effettuare  i  controlli  e  nella  rendicontazione  dovranno  essere allegati i tracciati della formazione erogata in modalità e-learning.

RENDICONTAZIONE –  Per quanto concerne i tempi di inoltro per via telematica della rendicontazione, nel nuovo Bando  viene  prevista  la  possibilità  di  inviarla  “entro  e  non  oltre  45  giorni  dal  termine  di  ciascun  progetto formativo e comunque non oltre la data del 16 luglio 2018 per i progetti formativi conclusi il 1 giugno 2018”.

VERIFICHE  E  CONTROLLI  –  Il  MIT  si  riserva  di  verificare  la  regolarità  dello  svolgimento  dei  corsi  anche  per  il tramite  della  verifica  delle  registrazioni  delle  apparecchiature  tachigrafiche  del  personale  viaggiante  in formazione Per ogni altro ed ulteriore approfondimento si rinvia al Decreto 7 Luglio 2017.

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