Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.94 dell’8 aprile) il Decreto Liquidità Imprese (DL 23/2020), con le misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali.
Entrata in vigore del provvedimento: 9 aprile.
SINTESI
Il Decreto contiene in dettaglio numerose misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni atte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19 (con le tante sospensioni fiscali, le revisioni temporanee di norme come ad esempio quelle sulla verifica del bilancio, l’estensione delle coperture fornite dagli ammortizzatori sociali, il rinvio della riforma del codice della crisi d’impresa).
Solo per citare le principali:
– misure di accesso al credito per le imprese
– misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
– misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
– sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
– differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza
– sospensioni di versamenti tributari e contributivi
– proroga sospensione ritenute
– termini agevolazioni prima casa
– assistenza fiscale a distanza.
TITOLI DI PAGAMENTO
sospensione termini di scadenza vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020
MISURE FISCALI
ulteriore rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.
nel dettaglio:
– iva, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
– sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
– ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “cura italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
è esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della certificazione unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA
Sanato il vulnus del Decreto Cura Italia: la dicitura “lavoratori autonomi” comprende anche le ditte individuali, quindi gli artigiani
CREDITO D’IMPOSTA
credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali
Tra le novità interessanti, gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.) sono estesi ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
FOCUS CREDITO MICRO IMPRESA
Si confermano i 200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, altri 200 miliardi di garanzie per l’export, il potenziamento e la semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le PMI e le Partite IVA con prestiti garantiti fino al 100%. Infatti, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto (come i Confidi), per ottenere prestiti con garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).
– beneficiari: mpmi e professionisti
– l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda
– durata finanziamenti (ammortamento): max 6 anni (72 mesi)
– durata preammortamento: massimo 24 mesi
condizionalita’
– al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;
– vietata la distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi
– il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria
– per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da sace (controllata di cassa depositi e prestiti incaricata per il rilascio della garanzia pubblica) sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal fondo centrale di garanzia.
– l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
Fonti:
cna.it
pmi.it
mef.gov.it