Ordinanza – 1° aprile 2022 – del Ministero della Salute (reperibile anche nel file allegato) recante l’adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.

L’Ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Nell’allegato dell’Ordinanza sono riportate le linee guida tra cui, per le imprese della filiera di turismo e commercio, le misure specifiche per seguenti settori:

 

Ristorazione e cerimonie

Attività turistiche e ricettive -> (spiagge e stabilimenti balneari; attività ricettive; strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù; impianti di risalita);

Cinema e spettacoli dal vivo

Piscine termali e centri benessere

Servizi alla persona

Commercio -> (commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche [mercati e mercatini degli hobbisti])

Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre

Parchi tematici e di divertimento

Circoli culturali, centri sociali e ricreativi

Convegni, congressi e grandi eventi fieristici

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Sagre e fiere locali

Sale da ballo e discoteche

 

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate:

 

Informazione: Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.

Certificazione verde COVID-19: Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.

Protezione delle vie respiratorie: Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.

Igiene delle mani: Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.

Igiene delle superfici: Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Aerazione: Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati. Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali.

Fermi restando tali principi si rimanda, per una lettura più dettagliata, alle misure specifiche per i singoli settori di attività riportate nell’allegata ed evidenziata Ordinanza del Ministero della Salute.

 

ORDINANZA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE