A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ieri la CNA ha raccolto numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali abbiamo sottoposto alla Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico.
Riportiamo di seguito i chiarimenti elaborati sulla base della lettura provvedimento e dell’esito del confronto con gli Uffici del Ministro:
Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completate le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.
In allegato inviamo il facsimile da utilizzare per le comunicazioni al Prefetto previste dal DPCM in oggetto e l’elenco completo degli ATECO considerati attività essenziali e non soggetti a sospensione