A partire dal 1° Luglio 2018, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e carburanti.
L’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 della cd. legge di Bilancio 2018, ha previsto che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
L’emissione della fattura elettronica è obbligatoria per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate verso imprese private e professionisti: tale obbligo però non è un obbligo generalizzato per tutti ma funziona secondo le disposizioni di legge. L’obbligo di emettere fattura elettronica scatta unicamente se il professionista, l’imprenditore e, più in generale, il titolare di partita Iva comunica al rivenditore che si sta facendo benzina nell’esercizio della propria attività e pertanto è obbligato a chiedere l’emissione di una fattura elettronica. L’emissione della fattura elettronica deve avvenire entro la fine della giornata lavorativa, esclusivamente in formato elettronico. Se la cessione di benzina avviene non nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, il rivenditore di carburante, non emette fattura elettronica ma trasmette il corrispettivo all’Agenzia. Rimangono escluse dal nuovo adempimento fino al 31 Dicembre 2018 alcuni tipi di cessioni quali: le cessioni di carburante per motori di gruppi elettrogeni le cessioni di carburante per impianti di riscaldamento le cessioni di carburante per attrezzi vari Per tutte le altre prestazioni, l’obbligo di Fatturazione Elettronica scatta il 1 Gennaio 2019.
A tal proposito vogliamo ricordare il servizio per la Fatturazione Elettronica della Camera di Commercio, Gratuito per gli iscritti, imprese o artigiani. Per maggiori info sul servizio:
CNA Digitale – Fattura Elettronica oppure Fattura Elettronica della Camera di Commercio

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